Saldi, annessi e connessi


L’art. 15 del decreto legislativo n. 114/1998 (legge della liberalizzazione del commercio al dettaglio) stabilisce che i saldi riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
In pratica, il negoziante può decidere di vendere a prezzo pieno una parte dei prodotti del negozio e riservare i saldi solo ad una determinata quantità e tipologia di prodotti. Stesso discorso vale anche per le vendite promozionali.
Le sole vendite che possono essere effettuate al fine di vendere l'intera merce sono le "vendite di liquidazione", mentre i famosi "sottocosto" devono riguardare un massimo di cinquanta prodotti.
Tutto ciò è regolato dalla legge regionale 01/2000.
I cartellini dei prodotti vengono venduti durante i saldi devono avere due prezzi: il primo non scontato (prezzo originale) ed il prezzo scontato (prezzo in saldo, accompagnato dalla percentuale di sconto).
Il diritto di recesso è previsto tuttavia (a differenza di quanto dicono molte volte i negozianti) anche sulle merci in saldo, naturalmente accompagnando i prodotti con lo scontrino fiscale e con la denuncia dei difetti che si sono riscontrati.
I saldi riguardano i prodotti di fine serie della stagione in corso, tuttavia possono anche essere venduti i prodotti della stagione precedente ma con un ulteriore sconto sul prezzo del cartellino e soltanto se è esplicitamente indicato che si tratta di un prodotto "vecchio".
Gli articoli 128 e seguenti del codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005), prevedono che quando un prodotto torna al negoziante, questi è tenuto ad eliminare il difetto, a sostituire il prodotto o a rimborsarlo per intero.
Il rifiuto dei negozianti alla restituzione del denaro è inaccettabile, in quanto è sempre possibile annullare  fiscalmente lo scontrino anche nei giorni immediatamente successivi a quelli in cui è stato effettuato l'acquisto.
Ciò è regolamentato dall’articolo 8 del decreto ministeriale 30 marzo 1992 e da una successiva circolare del ministero delle finanze del 5 giugno 1992.

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