Valutazione del rischio elettrico alla luce del TU sicurezza

L’Art. 80 D.Lgs 81/2008, modificato dal D.Lgs 106/2009, prevede l’obbligo a carico del datore di lavoro di effettuare la valutazione del rischio elettrico al quale sono esposti i lavoratori. Già il D.Lgs 626/1994, prevedendo l’obbligo di valutazione di tutti i rischi, aveva posto tacitamente a carico del datore di lavoro anche l’obbligo di valutazione del rischio elettrico. Il D.Lgs 81/2008 dedica un intero Capo del Titolo III alla sicurezza di impianti e apparecchiature elettriche, ribadendo che non è sufficiente garantire la conformità degli stessi alla regola tecnica ma è necessario individuare ed applicare tutte le misure di sicurezza necessarie a contenere i rischi residui presenti.

Più in dettaglio, l’art. 80 prevede:
1- che il datore deve adottare “le misure necessarie affinchè i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione”;
2- l’obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi di natura elettrica, tenendo in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, considerando anche eventuali interferenze, i rischi presenti nell’ambiente di lavoro e tutte le condizioni di esercizio prevedibili;
3- che il DDL adotti, a seguito della valutazione, le misure tecniche e organizzative per eliminare o ridurre al minimo i rischi, con particolare attenzione alla conduzione in sicurezza del lavoro e alla predisposizione di procedure di uso e di manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza. Tali procedure, devono essere predisposte e attuate sulla base delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali di uso e di manutenzione predisposti dal costruttore/fornitore delle apparecchiature e di quelle indicate nelle norme tecniche.

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