
Più in dettaglio, l’art. 80 prevede:
1- che il datore deve adottare “le misure necessarie affinchè i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione”;
2- l’obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi di natura elettrica, tenendo in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, considerando anche eventuali interferenze, i rischi presenti nell’ambiente di lavoro e tutte le condizioni di esercizio prevedibili;
3- che il DDL adotti, a seguito della valutazione, le misure tecniche e organizzative per eliminare o ridurre al minimo i rischi, con particolare attenzione alla conduzione in sicurezza del lavoro e alla predisposizione di procedure di uso e di manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza. Tali procedure, devono essere predisposte e attuate sulla base delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali di uso e di manutenzione predisposti dal costruttore/fornitore delle apparecchiature e di quelle indicate nelle norme tecniche.
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